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Ecoreati: ecco la legge

Ecoreati

Approvato il ddl sui crimini di stampo ambientale

Il 19 maggio è stato finalmente approvato in Senato il disegno di legge sui reati ambientali (165 voti favorevoli, 49 contrari e 18 gli astenuti). Questo passaggio, di per sé fondamentale nella lotta contro condotte irresponsabili adottate con sistematica puntualità nel nostro paese, merita di certo un plauso, anche se cautela e scetticismo sono due ospiti molto graditi al tavolo dei bilanci.

Procediamo tuttavia con ordine tentando un sintetico riepilogo degli illeciti introdotti dal testo. In primo luogo sono previsti dai due ai sei anni di reclusione con multe dai diecimila ai centomila euro per chi provoca “una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”, con aggravanti nel caso in cui il danno abbia provocato il ferimento o la morte di una o più persone. Come previsto si è dedicata particolare attenzione al capitolo “disastri ambientali”: periodi di reclusione dai 5 ai 15 anni saranno comminati a chiunque alteri in modo irreversibile l’equilibrio di un ecosistema, anche qualora il deterioramento fosse riparabile ma a fronte di costi elevati.

Pene più severe sono garantite nel caso in cui il reato avvenga in zone protette. Il carcere sarà una destinazione inevitabile anche per chi si macchierà di traffico e abbandono illegittimo di materiale ad alta radioattività. Come accennato più sopra, l’entusiasmo suscitato dal disegno di legge, che ha il merito indiscusso di aver finalmente regolamentato dei comportamenti fino ad oggi relegati a una “zona grigia” del diritto, si è però scontrato con le perplessità dei Verdi e del magistrato Gianfranco Amendola.

Quest’ultimo fa notare che all’interno dell’articolo 452 dell’ordinamento, il principio di disastro ambientale è tale solo se “cagionato abusivamente”; ciò significa che un reato ambientale sarà tale solo se compiuto al di fuori delle norme. Ma, nel caso in cui uno stabilimento industriale, una discarica o altro soggetto inquinante fossero provvisti di un’autorizzazione a produrre e a funzionare, non sarebbero abusivi e non potrebbero essere giudicati.

Nei fatti, è difficile credere che i soggetti appena elencati operino senza alcuna certificazione amministrativa. Altri punti deboli della nuova legge sono identificati nella mancata definizione di concetti quali “deterioramento” e “compromissione irreversibile” dell’ambiente (Come misurarli? Ampi i margini d’interpretazione a riguardo), nonché nel nulla di fatto sul divieto di air-gun, una tecnica esplosiva di ispezione petrolifera marina. Tra il beneplacito della maggioranza e le critiche di minoranze assai scrupolose, non ci resta che verificare nel concreto l’efficacia del ddl, tanto urgente quanto, fin da subito, perfettibile.

Davide Albanese

Giugno 2015

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