feedFacebookTwitterlinkedinGoogle+

infoSOStenibile

Tutelate “per legge” le segnalazioni degli illeciti aziendali

Tutelate “per legge” le segnalazioni degli illeciti aziendali

Tutto ciò che c’è da sapere sul whistleblowing

L’idea di introdurre meccanismi di tutela nei confronti dei soggetti interni all’impresa che segnalino illeciti commessi nell’interesse della stessa nasce negli Usa dove, per favorire la diffusione di questo ulteriore strumento di contrasto alla “criminalità d’impresa”, la legge Sarbanes-Oxley ha previsto l’introduzione di meccanismi volti a difendere il “segnalante”.

In Italia, il legislatore ha cominciato a occuparsi del “whistleblowing” (letteralmente “suonare il fischietto”) solo nel 2012 con la legge 190, introducendo nel Testo Unico del Pubblico Impiego l’art. 54bis, che garantisce una parziale forma di tutela per i dipendenti del settore pubblico che segnalano illeciti.

Recentemente, con la legge 179 del 2017, la disciplina del whistleblowing è stata modificata e ampliata, estendendo la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità anche al settore privato. In particolare, con riguardo ai dipendenti, la normativa va a integrare quanto già la prassi più evoluta in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti derivante dalla commissione di reati (D.Lgs. 231/2001) aveva previsto all’interno del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (a seguire “Modello”).

Alle best practice in materia di Modello che prevedevano forme di tutela del segnalante, la normativa aggiunge, infatti, l’obbligo di introdurre almeno due canali di comunicazione che consentano, a coloro che a qualsiasi titolo dipendano dall’ente, di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni dello stesso. Il principio che deve smuovere i dipendenti incoraggiandoli alla denuncia è la tutela dell’integrità dell’ente, mentre i canali garantiscono la tutela del segnalante attraverso la riservatezza della sua identità.

A pochi mesi dall’introduzione di questa nuova norma, gli esperti del settore hanno però messo in evidenza almeno due criticità non trascurabili. Il D.Lgs. 231/2001 non obbliga gli enti all’adozione del Modello, mentre la legge 179/2017 garantisce la tutela tramite canali che devono essere contenuti proprio all’interno di tale strumento organizzativo. Se ne potrebbe dedurre che i dipendenti, le cui società abbiano deciso di non dotarsi di un Modello, rimangono di fatto privi di tale garanzia. In più, la disciplina in questione ha evidenti ripercussioni in materia di privacy: il sistema di whistleblowing così definito salvaguarda esclusivamente il segnalante e non si cura in alcun modo del delicato aspetto della tutela dei dati personali del segnalato.

La tematica, di grande rilevanza nell’ambito del sistema dei flussi informativi all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, avrà pertanto bisogno di ulteriori approfondimenti e affinamenti, affinché siano meglio delineati gli aspetti applicativi del dettato normativo che possono avere effetti molto significativi per l’impresa, per il segnalante e per il soggetto segnalato.

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare lo Studio Candotti all’indirizzo info@studiocandotti.it o visitare il sito www.studiocandotti.it. Lo Studio Candotti si rivolge a imprese sensibili al concetto di responsabilità come linea strategica per lo sviluppo del proprio business e per la creazione di valore, in un’ottica di attenzione ai rischi e di orientamento allo sviluppo sostenibile. 

Aprile 2018

Articoli Correlati

Incontri, scambi, momenti formativi e ludici hanno arricchito la nuova edizione della...
Dal 21 giugno al 12 luglio torna il festival organizzato da Legambiente Bergamo che...
Il recente libro di Elena Granata evidenzia come le donne abbiano sempre maturato un...
Al Polaresco l’1 e il 2 giugno un fine settimana dedicato ad ambiente, natura e cura del...