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Proposta di legge: ecco il testo. Da marzo la raccolta firme

Proposta di legge: ecco il testo. Da marzo la raccolta firme

La proposta di legge propone l'istituzione di un Forum regionale dell'ESS, la creazione di distretti territoriali e di un comitato scientifico dedicato

Riportiamo di seguito il testo completo depositato in data 18 febbraio 2019 presso gli uffici di Regione Lombardia, oggetto d’ora in poi della raccolta firme: obiettivo 5000 in 6 mesi, per proseguire il percorso quale proposta di legge regionale di iniziativa popolare. In estrema sintesi la proposta si è concentrata sulla creazione di una struttura articolata a più livelli, per favorire da un lato il rapporto unitario con il mondo istituzionale e dall'altro per non rischiare di togliere voce e personalità ai vari attori che compongono il variegato mondo dell'Economia Sociale e Solidale, e preservare così il grande plusvalore del settore, cioè il suo essere composito e articolato.

Altro importante obiettivo è quello di colmare un vuoto “istituzionale”, attraverso il riconoscimento da parte della Regione Lombardia di questo settore trasversale dell'economia, in virtù del suo essere necessario allo sviluppo dei territori in chiave sostenibile, equa ed equilibrata. Affinché l'Economia Sociale e Solidale possa infatti consolidarsi come agente di cambiamento e incrementare la sostenibilità dei sistemi economico-produttivi e generare democrazia economica servono specifici strumenti di rappresentanza, come quelli che la proposta di legge va appunto a riconoscere.

Il forum, i distretti, il comitato scientifico

Oltre a cercare di dare una definizione unitaria sull'Economia Sociale e Solidale la proposta di legge prevede principalmente la creazione di un Forum dell'Economia Sociale e Solidale, organismo regionale che rappresenta presso le istituzioni i soggetti operanti nell’ESS: il Forum elaborerà pareri e proposte indirizzati alla Regione per l'adozione di misure a sostegno del sistema di ESS riguardo a innovazione economica e sviluppo sociale, sensibilizzazione e divulgazione al pubblico. Sarà inoltre il Forum a indicare le persone tra le quali nominare i membri del Comitato Scientifico, altro organismo indipendente istituito presso la Giunta Regionale e nominato dall'Assessore alle attività produttive; il comitato svolgerà ricerche e indagini di settore su richiesta del Forum regionale.

Il cuore territoriale del mondo ESS - legato cioè ai singoli territori e alle esperienze che li vedono direttamente partecipi - nella proposta di legge è tutelato con la creazione di Distretti territoriali dell'ESS, aggregazioni di soggetti operanti nel settore e riconosciuti come tali da Regione Lombardia. Ruolo dei distretti sarà principalmente quello di favorire l'incontro tra le istanze della società civile e ciò che l'ESS offre in termini di beni e servizi per la collettività nel loro rapporto con gli enti locali. Non solo: saranno i distretti a realizzare iniziative e momenti di sensibilizzazione sui territori e a promuovere il rapporto con il mondo delle scuole, delle università e della didattica. Oltre che da singoli cittadini, i distretti potranno essere composti tra le altre anche da realtà quali GAS, banche del tempo, organizzazioni operanti nel campo della finanza etica e quelle imprese per cui il 50% del fatturato sia riconducibile all'ESS. 

 

Proposta di progetto di legge di iniziativa popolare per la Lombardia

Norme per la valorizzazione, la promozione e il sostegno dell’economia sociale e solidale

Art. 1 - Oggetto e finalità

In armonia con i principi e le finalità dello Statuto d’autonomia, Regione Lombardia riconosce e promuove l’Economia Sociale e Solidale (ESS), quale sistema di sviluppo informato all’equità e coesione sociale, alla solidarietà e valorizzazione della persona, al rapporto con il territorio e alla democrazia dei processi produttivi, alla diffusione di pratiche di consumo consapevole e responsabile, alla tutela ambientale, alla gestione efficace dei beni comuni.

Art. 2 - interventi regionali

1. Ai fini dell’art. 1, la Regione promuove e sostiene, in particolare:

a. interventi volti all’incremento e allo sviluppo del modello di ESS principalmente negli ambiti commerciali, produttivi e di consumo consapevole, culturale e formativo, di promozione sociale e ambientale;

b. l’utilizzo di beni e servizi riconducibili al modello di ESS, anche con il coinvolgimento e in coordinamento con gli enti locali;

c. iniziative per la presentazione delle attività del sistema di ESS specialmente nelle scuole, nelle Università e negli altri luoghi di formazione;

d. lo sviluppo di reti, filiere, distretti e altre forme di coordinamento tra i soggetti che operano nel sistema dell’ESS;

e. la creazione di strumenti che possano favorire la diffusione dei beni e dei servizi dell’ESS (in particolare piattaforme);

f. la divulgazione delle attività inerenti al sistema dell’ESS attraverso l’attivazione di un portale denominato “Portale web dell’Economia Sociale e Solidale”, e attraverso l’istituzione di una Giornata annuale dedicata all’Economia Sociale e Solidale.

2. La Regione riconosce le aggregazioni di soggetti operanti nell’ambito dell’ESS che intendono costituire un distretto territoriale di cui all’art. 6 e valorizza e sostiene i soggetti e le reti che operano nel campo dell’ESS.

Art. 3 - Definizione

1. Ai fini della presente legge si intende per “Economia sociale e solidale” l’attività economica, sociale e culturale, fondata sui principi di equità e coesione sociale, di solidarietà e cooperazione, di sostenibilità ambientale ed energetica e finalizzata in particolare alla valorizzazione delle relazioni tra produttori e consumatori, al rispetto della persona, all’equa ripartizione delle risorse ed alla tutela del bene paesaggistico e ambientale. Le attività di ESS si ispirano a modelli partecipativi e di democrazia dei processi produttivi, e prediligono strumenti di finanza mutualistica e solidale.

Art. 4 - Forum regionaledell’Economia Sociale eSolidale

1. È istituito presso la Giunta regionale il Forum regionale dell’Economia Sociale e Solidale, di seguito denominato “Forum ESS”.

2. Il Forum ESS rappresenta i soggetti operanti nell’ESS presso le istituzioni supportandone le richieste; svolge funzioni consultive ai fini della programmazione regionale relativa agli ambiti di attività dell’ESS, nonché funzioni promozionali e informative relative all’ESS.

3. Il Forum ESS svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) elabora pareri e proposte, indirizzati alla Regione per l’adozione di misure di sostegno al sistema di ESS, con specifico riguardo a:

1) innovazione economica, sviluppo sociale e valorizzazione del territorio locale;

2) selezione dei fornitori e gestione degli affidamenti pubblici;

3) istruzione e formazione;

b) fornisce dati e informazioni utili allo sviluppo di criteri e strategie di intervento;

c) svolge attività di sensibilizzazione e di divulgazione, anche attraverso attività culturali e formative;

d) istituisce, organizza e gestisce la Giornata annuale dedicata all’ESS;

e) indica gli esperti tra i quali nominare i membri del Comitato scientifico;

f) interloquisce con il Forum regionale del Terzo settore

g) interloquisce con il Foro regionale per la ricerca e l’innovazione;

4. Il Forum ESS, costituito con provvedimento della Giunta regionale, può riunirsi su richiesta di almeno un terzo dei soggetti aventi titolo a partecipare al Forum o previa convocazione dell’Assessore regionale alle attività produttive (o suo delegato) che lo presiede e lo convoca almeno 2 volte all’anno ed è composto da:

a) i rappresentanti delegati da ciascun Distretto territoriale di ESS presenti sul territorio regionale, secondo modalità da definire con apposito regolamento;

b) i dirigenti degli uffici regionali competenti nei settori indicati all’Allegato 1, rispetto al tema affrontato di volta in volta dal Forum, che costituisce parte integrante della presente legge;

c) il coordinatore del Comitato scientifico dell’ESS.

Sono invitati a partecipare al Forum:

a) gli assessori regionali competenti nei settori coinvolti dai temi trattati nella seduta del Forum;

b) i rappresentanti del Forum del Terzo Settore

c) i rappresentanti di Unioncamere Lombardia

d) ulteriori soggetti individuati e proposti dal Forum regionale, dal Comitato Scientifico o dai Distretti territoriali.

Nel Forum hanno diritto di voto solo i rappresentanti dei Distretti territoriali.

5. I componenti del Forum ESS durano in carica tre anni, la carica è rinnovabile una sola volta.

6. La Regione Lombardia mette a disposizione spazi di incontro e una segreteria tecnica, composta da figure professionali interne o esterne, con l’obiettivo di supportare in modo adeguato le attività del Forum.

Ai rappresentanti dei Distretti territoriali possono disporsi compensi e rimborsi spese

Art. 5 - Comitato scientifico dell’Economia Sociale e Solidale

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato scientifico dell’ESS, organismo indipendente di supporto al funzionamento del Forum ESS, composto da cinque membri, nominati dall’Assessore alle attività produttive entro una rosa di esperti altamente qualificati nei settori indicati dall’Allegato 1, proposti dal forum dell’ESS.

2. Il Comitato scientifico svolge funzione di consulenza al Forum ESS, può svolgere ricerche e indagini di settore su richiesta del Forum regionale;

3. Per gli incarichi espletati dai membri del Comitato Scientifico possono disporsi compensi e rimborsi spese.

Art. 6 - Distretti territoriali dell’ESS

1. I Distretti territoriali dell’ESS sono aggregazioni di soggetti operanti nell’ambito dell’ESS, che presentano domanda di riconoscimento a Regione Lombardia.
Costituiti al fine di:

a) favorire l’incontro tra la domanda da parte di cittadini, anche organizzati in gruppi di acquisto, e degli enti locali e l’offerta locale di beni e servizi dell’ESS;

b) promuovere servizi per l’ESS, quali ad esempio servizi d’informazione, formazione, assistenza tecnica, orientamento, consulenza, tutoraggio;

c) realizzare iniziative di diffusione e sensibilizzazione sui temi dell’ESS anche attraverso mostre, esposizioni, convegni, incontri;

d) promuovere attività di formazione anche in collaborazione con le Università;

e) promuovere la relazione e la conoscenza delle realtà territoriali di ESS nelle scuole superiori, soprattutto quelle ad indirizzo professionale e nei CPF, per favorire l’emergere di un mercato del lavoro che indirizzi gli /le studenti/sse verso occupazioni o iniziative di autoimprenditorialità nell’ambito dell’ESS.

2. I Distretti nominano un coordinatore scelto tra i propri componenti e designano i propri rappresentanti al Forum regionale dell’ESS, di cui all’articolo 4, nonché alle altre sedi di consultazione istituzionale.

3. I Distretti territoriali del’’ESS possono essere costituiti, oltre che da privati cittadini, anche dalle seguenti categorie di soggetti:

- I distretti dell’economia solidale (DES) già attivi

- I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS);

- Le Comunità di Supporto all’Agricoltura (CSA)

- Le “Banche del Tempo”;

- Le organizzazioni operanti nel campo della finanza etica, mutualistica e solidale e del commercio equo;

- I soggetti che operano nei settori di cui all’Allegato 1 e i rappresentanti dei relativi sindacati e associazioni di categoria e degli entilocali.

- i rappresentanti degli enti locali e delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;

- Le imprese sociali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 112/2017 e le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991;

- Le imprese che operano nei settori di cui all’allegato 1 e che abbiano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo riconducibile all’attività dell’ESS, secondo i criteri e i casi definiti dal comitato scientifico, sentiti i distretti territoriali;

Ulteriori soggetti non previsti da questo articolo individuati e proposti dai Distretti territoriali.

Art. 7 - Norma finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge, è inserito un apposito capitolo nel bilancio di Regione Lombardia.

Alle spese per l’attuazione degli obiettivi previsti, previste in euro … per l’anno 2019, in sede di prima di prima applicazione della presente legge, la Regione assicura il finanziamento tramite incremento di […].

Art. 8 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella promozione e sostegno allo sviluppo dell’ESS. A tal fine la Giunta Regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione concernente i seguenti aspetti:

- dimensioni e sviluppo dell’economia sociale e solidale nel territorio regionale;

- criticità riscontrate e soluzioni promosse;

- effetti sul sistema economico-produttivo della regione, sulla efficacia imprenditoriale nella risposta alla domanda di beni e servizi di cittadini - a livello individuale o di gruppo – e di enti locali, sull’impatto ambientale e sociale;

- miglioramento dei servizi erogati a cittadini e imprese;

- progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiati dalla Regione;

- stato di attuazione degli interventi regionali di sostegno all’ESS.

2. La Giunta regionale ed il Forum regionale per l’ESS rendono accessibili i dati e le informazioni raccolte sulle attività di sostegno all’ESS.

3. Le relazioni e gli atti consiliari di valutazione sono pubblicati sul sito web del consiglio regionale.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia.

Marzo 2019

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