Rubrica di informazione su agevolazioni, incentivi e finanziamenti per le aziende e privati
Interventi di riqualificazione energetica. Detrazione del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre2014
Sono previste agevolazioni fiscali per chi decide di effettuare interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Vediamo nel dettaglio chi rientra nelle categorie che possono beneficiare delle agevolazioni, le modalità e le caratteristiche degli interventi ammessi.
Soggetti coinvolti
- Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, chi ha l’immobile in comodato d’uso;
- I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- Le associazioni tra professionisti;
- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Caratteristiche e interventi ammessi
Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti e finestre comprensive di infissi), l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Modalità
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure: 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013; 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari, oppure dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. È possibile inoltre detrarre il 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole unità immobiliari, o dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Cumulabilità
La detrazione d’imposta (del 55, 65 o 50%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali come la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.
Interventi di ristrutturazione edilizia. Detrazione Irpef pari al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, ecco un pratico compendio di tutto ciò che è necessario sapere a riguardo.
Soggetti coinvolti
Hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- l’inquilino o il comodatario;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
- al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.
L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, ma soltanto per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Caratteristiche
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può usufruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione Irpef sale al 50%, passando al 40% per il periodo che va dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 prima, e la legge di stabilità per il 2014 poi, hanno riconosciuto una detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro. Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Interventi interessati
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
- Interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992);
- Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. L’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano;
- Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili;
- Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
- Interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche quelle per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, le spese per prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento, quelle per la messa in regola degli edifici, i costi sostenuti per l’acquisto dei materiali, il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti, le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione, gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetterà a ogni condomino in base alla quota millesimale.
Cumulabilità
La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali.
A cura di SAEF
SAEF è una società di servizi, costituita nel 1996 a Brescia, che si occupa di consulenza aziendale e di coadiuvare le imprese per quanto riguarda finanza agevolata, formazione e sicurezza. In questa rubrica fornirà informazioni su agevolazioni, incentivi e finanziamenti per le aziende. Accreditata dalla Regione Lombardia come soggetto erogante formazione e orientamento (ai sensi del D.G.R. n.6251 dell’1/10/01), SAEF rivolge i propri servizi a imprese, enti pubblici e professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, etc.), offrendo il vantaggio della sinergia virtuosa fra tre ambiti di attività: finanza, formazione, sicurezza. Le diversificate esigenze dei propri interlocutori hanno portato SAEF a strutturare un’organizzazione che consente di rispondere al meglio ai bisogni di ciascuna categoria, in un’ottica rivolta alla flessibilità e alla personalizzazione del servizio.